Regolamento dell’indagine

REGOLAMENTO DELL’INDAGINE AUDIPRESS

PREMESSE 

Le norme contenute nel presente Regolamento, che costituisce parte integrante del contratto quadro stipulato tra gli Editori e Audicom Srl (qui di seguito Audicom), sono vincolanti per tutti gli Editori committenti dell’Indagine Audipress.

Audicom Srl (società risultante dalla fusione per unione di Audiweb Srl e Audipress Srl con data di efficacia 1° marzo 2023), con sede legale in Milano, Via Larga 13, C.F., n. iscrizione. Reg. Imp. e P.I. 12829780969, Cap. Soc. euro 60.303,00 i.v., è una società partecipata da Fedoweb (24,87%), associazione degli editori online, Fieg Federazione Italiana Editori Giornali (24,87%), UPA Utenti Pubblicità Associati (24,87%), che rappresenta le aziende nazionali e multinazionali che investono in pubblicità e Assap Servizi S.r.l. (24,87%), l’azienda servizi di UNA – Aziende della Comunicazione Unite, associazione delle agenzie media operanti in Italia. Si configura quindi come un Joint Industry Committee con la partecipazione delle associazioni di categoria di tutti gli operatori del mercato. Partecipa al capitale di Audicom Srl, in virtù di rapporti di reciprocità, anche Auditel con una quota di minoranza (0,5%), senza tuttavia diritti alla designazione dei Consiglieri di Amministrazione.

Audicom Srl ha quale oggetto sociale, anche con funzioni di committenza, (1) sotto il marchio/denominazione Audipress, sistema Audipress e loro declinazioni, l’indagine ufficiale di riferimento per la lettura della stampa quotidiana e periodica in Italia che fornisce i dati di lettura dei quotidiani, dei supplementi di quotidiani, dei settimanali e dei mensili, oltre alle informazioni sociodemografiche dei lettori, e (2) sotto il marchio/denominazione Audiweb, sistema Audiweb e loro declinazioni, la rilevazione oggettiva ed imparziale e la diffusione sistematica dei dati sulla fruizione dei mezzi operanti su Internet e in generale sui mezzi online, nonché dei dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei fruitori, utili a configurare i medesimi quali destinatari della comunicazione pubblicitaria.

Il regolamento del sistema / indagine descritto al punto (1) è oggetto del presente documento.

PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE

  1. L’Indagine viene realizzata secondo le modalità decise da Audicom, tramite le Società esecutrici incaricate dalla medesima Audicom.

Per tutti gli aspetti tecnici non citati nel presente Regolamento si rimanda alla Nota Metodologica dell’Indagine pubblicata sul sito www.audipress.it, di cui gli Editori dichiarano di aver preso integrale visione e piena conoscenza.

Gli Editori riconoscono ad Audicom la facoltà di apportare alla struttura dell’Indagine le modifiche che fossero ritenute opportune per migliorarla e per un migliore utilizzo dei dati. Le eventuali modifiche, da approvare a cura del Consiglio di Amministrazione di Audicom previo parere del proprio Comitato Tecnico e dell’Istituto o degli Istituti di Ricerca incaricati di svolgere l’Indagine, saranno tempestivamente comunicate agli Editori.

Gli Editori si impegnano inoltre irrevocabilmente ad accettare i risultati dell’Indagine, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE

  1. All’Indagine possono partecipare:

–  i quotidiani ed i settimanali regolarmente registrati ed editi da almeno tre mesi, nonché i mensili e gli altri mezzi periodici regolarmente registrati ed editi da almeno sei mesi.

La data ultima entro cui gli Editori potranno partecipare all’Indagine sarà fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione di Audicom, compatibilmente con i tempi tecnici necessari.

Il Consiglio di Amministrazione di Audicom viene informato dell’ammissione delle testate all’Indagine.

Per ogni testata (quotidiani, supplementi di quotidiani, periodici) che partecipi per la prima volta all’Indagine è dovuta ad Audicom dal rispettivo Editore una quota una tantum per rimborso spese incrementali di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

La partecipazione della testata all’Indagine è subordinata alla preventiva sottoscrizione da parte dell’Editore del contratto quadro (di cui il presente Regolamento è parte integrante), nonché al regolare e tempestivo pagamento dei corrispettivi dovuti ad Audicom.

L’Editore partecipante all’Indagine ha l’obbligo di comunicare con urgenza ad Audicom, mediante raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, eventuali sospensioni o interruzioni della pubblicazione della propria testata, così come eventuali modifiche della periodicità e/o del logo di tale testata.

PROPRIETA’ – USO E MODALITA’ D’USO DEI DATI

  1. Tutti i dati dell’Indagine, comprese le elaborazioni intermedie, sono di proprietà di Audicom, con esclusione dei dati riguardanti i nominativi sia degli intervistati sia degli intervistatori.
  2. Attualmente esistono due distinti “archivi” dei dati:

4.1) archivio 1, che contiene i dati derivanti dalla elaborazione delle informazioni rilevate dal questionario (escluse solo alcune che per accordo sono di proprietà delle Società Esecutrici);

4.2) archivio 2 (archivio per pianificazione), che contiene dati più sintetici o ricodificati rispetto all’archivio 1.

  1. L’uso da parte degli Editori dei dati contenuti nell’archivio 1) è regolato e consentito come segue:

5.1) Ciascun singolo Editore, sostenendone il relativo costo, può fare elaborazioni:

– per uso interno, dandone informazione scritta ad Audicom per ottenere qualsiasi informazione sulle proprie testate e, fornendo ad Audicom il benestare dell’Editore o degli Editori concorrenti, su testata o su testate concorrenti;

– per uso esterno, previa apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione di Audicom che potrà consentire l’uso richiesto.

  1. L’uso dei dati contenuti nell’archivio 2 (archivio per pianificazione) è regolato e consentito come segue:

6.1) I dati pubblicati da Audicom sul sito internet audipress.it sono liberamente consultabili.

6.2) Il nastro di pianificazione è cedibile da Audicom a terzi alle condizioni di fornitura ed economiche di cessione che saranno decise, edizione per edizione.

In particolare, chi acquista il nastro per effettuare elaborazioni dallo stesso eseguite direttamente dovrà sempre utilizzare l’espressione, da apporsi sia sui supporti che in ogni comunicazione e pubblicazione, “elaborazioni di (nome di chi fa le elaborazioni) su nastro di pianificazione Audipress (+ indicazione dell’edizione) di proprietà di Audicom Srl”.

  1. Le elaborazioni dei dati di cui all’archivio 2) non eseguite direttamente dall’acquirente dei nastri, nonché le elaborazioni dei dati di cui all’archivio 1), dovranno essere effettuate da centri di elaborazione di assoluta fiducia e professionalità, affidando le elaborazioni ad altre società previa autorizzazione di Audicom.
  2. Gli oneri per le elaborazioni di cui ai punti precedenti sono a carico dei singoli interessati.
  3. Gli Editori si impegnano comunque a non operare nella divulgazione dei dati in maniera difforme dalle norme vigenti ed in particolare dall’articolo 2598 del Codice Civile, nonché dalle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

È interesse comune ed intento degli Editori evitare ogni e qualsiasi iniziativa che possa compromettere la credibilità ed il prestigio dell’Indagine.

  1. Tutti i soggetti autorizzati all’uso esterno dei dati o di loro elaborazioni sono impegnati a citare Audicom quale fonte di provenienza dei dati e ad indicare il periodo di Indagine cui si riferiscono.

SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE SENZA RIPRESA DELL’INDAGINE IN CORSO

11.1) In qualunque momento anteriore alla pubblicazione dei risultati dell’Indagine, il Consiglio di Amministrazione di Audicom può deliberare – nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo – la sospensione e/o l’interruzione senza ripresa dell’Indagine in corso, qualora emergano elementi ed evidenze tali da far fondatamente ritenere che si stiano utilizzando metodologie errate o errati strumenti di raccolta dei dati, idonei a determinare la non attendibilità degli stessi.

11.2) La procedura di sospensione e/o interruzione senza ripresa dell’Indagine può essere avviata solo qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l’esistenza degli elementi e delle evidenze di cui al precedente articolo 11.1) sia attestata da un parere scritto e motivato dell’Istituto di ricerca incaricato dello svolgimento dell’Indagine. Nel caso di pluralità di Istituti incaricati, i pareri di questi ultimi dovranno essere concordi nel rilevare l’esistenza dei suddetti elementi ed evidenze; b) il parere o i pareri di cui al precedente punto a) siano suffragati da un conforme parere scritto e motivato del soggetto indipendente incaricato delle verifiche tecniche previste dall’art. 3 comma 2 della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 81/10/CSP. Tale soggetto indipendente sarà individuato ed incaricato da Audicom tra le società aventi personalità giuridica, operanti nel mercato italiano, con i seguenti requisiti: specializzazione nella valutazione dell’affidabilità delle ricerche di mercato; avvenuta adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  D.LGS 231/201; certificazione ISO; fornitore di servizi a favore della Pubblica Amministrazione; quotazione in borsa (requisito preferenziale).

11.3) I pareri di cui al precedente paragrafo 11.2) dovranno essere sottoposti al Comitato Tecnico di Audicom il quale, con le modalità previste dal proprio Regolamento, sottoporrà al Consiglio di Amministrazione della medesima Audicom le sue valutazioni e le sue proposte in merito alla sospensione e/o interruzione senza ripresa dell’Indagine.

11.4) Il Consiglio di Amministrazione di Audicom, visti i pareri di cui al precedente paragrafo 11.2) e viste le valutazioni e proposte del Comitato Tecnico di cui al precedente paragrafo 11.3), potrà deliberare la sospensione e/o l’interruzione senza ripresa dell’Indagine, con il voto favorevole di una maggioranza qualificata, formata da almeno ¾ (tre quarti) degli amministratori in carica.

PUBBLICAZIONE DEI DATI

  1. Gli Editori riconoscono che non è in alcun caso consentito loro di rinunciare alla pubblicazione o all’inserimento nel nastro dei risultati dell’Indagine.

L’Indagine si articola su tre cicli annuali e la pubblicazione dei dati avviene dopo la loro elaborazione cumulando tre cicli di rilevazione. Nel caso di nuove testate o di cambi di periodicità, l’Editore può richiedere ad Audicom la pubblicazione di un dato preliminare (stima dei lettori, con le ripartizioni di base in Uomini, Donne, Responsabili Acquisti), basato sulla cumulazione dei primi due cicli di rilevazione disponibili. Il dato preliminare pubblicato non verrà inserito nel nastro dei risultati dell’Indagine.

La pubblicazione del dato di ciascuna testata è inoltre subordinata al raggiungimento delle seguenti soglie minime:

– 75.000 (settantacinquemila) lettori per i quotidiani (testate regolarmente registrate comprese le eventuali edizioni locali);

– 90.000 (novantamila) lettori per i periodici.

Al riguardo si precisa che le suddette soglie minime sono riferite al valore dei lettori “ultimi 7 giorni” per quanto riguarda i quotidiani e al valore medio dei lettori dell’”ultimo periodo” per i periodici. Per “ultimi 7 giorni” e “ultimo periodo” si intende quanto indicato e precisato dalla Nota Metodologica dell’Indagine.

Le suddette soglie minime vanno considerate indipendentemente dagli intervalli fiduciari.

I dati sottosoglia pertanto non potranno essere pubblicati e l’Editore dei mezzi i cui dati fossero sottosoglia non potrà utilizzarli o propalarli a terzi.

Rimane comunque l’obbligo dell’Editore di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto per la partecipazione all’Indagine, anche in caso di non pubblicazione dei dati.

Le testate quotidiane e periodiche saranno rilevate con i logo presenti nei canali di distribuzione e comunicati dagli Editori ad Audicom prima di ogni ciclo di rilevazione. Nessuna responsabilità è da attribuirsi ad Audicom nel caso di erronee comunicazioni. Gli Editori, nel rendere pubblici i propri dati, si impegnano ad indicare sempre il periodo di Indagine cui tali dati si riferiscono.

  1. Al termine delle rilevazioni, le Società Esecutrici consegnano i risultati ottenuti ad Audicom.

Il Consiglio di Amministrazione di quest’ultima, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11.1), previa acquisizione del parere positivo espresso dal Comitato Tecnico, dal soggetto indipendente di cui al precedente art. 11.2), dall’Istituto o dagli Istituti di ricerca incaricati di effettuare l’Indagine, dopo averne valutato i risultati delibera di renderli pubblici mediante invio dei dati agli Editori, al Mercato ed all’Autorità Garante per le Comunicazioni.

Gli Editori, qualora ritengano di avere fondati motivi per mettere in discussione l’attendibilità dei dati ricevuti e relativi ad una o più testate partecipanti all’Indagine, possono chiedere – entro dieci giorni dal ricevimento dei dati medesimi – chiarimenti e precisazioni mediante raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata da inviare ad Audicom, fornendo per iscritto l’indicazione dei dati ritenuti erronei ed i motivi sui quali è basata la contestazione.

È fatta salva la facoltà degli Editori di segnalare anche successivamente eventuali errori dei dati, sempre che ciò sia adeguatamente documentato o palese.

Il Comitato Tecnico di Audicom, unitamente sia all’Istituto o Istituti di ricerca incaricati di effettuare l’Indagine sia al soggetto indipendente di cui al precedente art. 11.2), provvederà alle opportune verifiche ed emetterà un parere, sottoscritto anche dall’Istituto o Istituti e dal soggetto indipendente suddetti, per accogliere o respingere la richiesta dell’Editore; di regola tale parere sarà emesso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti e precisazioni formulata dall’Editore.

Il Consiglio di Amministrazione di Audicom successivamente deciderà in conformità al parere del Comitato Tecnico e tale decisione sarà vincolante per gli Editori, i quali saranno tenuti ad effettuare le comunicazioni di rettifica o di conferma con le modalità disposte dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

In caso di rigetto della contestazione, gli eventuali costi sostenuti per effettuare le verifiche sono a carico dell’Editore che ha contestato i dati dell’Indagine.

  1. A ciascun Editore vengono forniti i dati pubblicati in formato digitale. Di questi dati viene assicurata la diffusione sul mercato per utenti ed agenzie di pubblicità. I dati completi, prodotti dal sistema di rilevazione Audipress e distribuiti da Audicom, vengono pubblicati sul sito internet audipress.it.

ALTRE RESPONSABILITA’ E DIVIETI

  1. È ammessa la possibilità di divulgare dati di lettura analoghi a quelli forniti da Audicom, per testate di prima rilevazione, a condizione che tali dati siano divulgati almeno tre mesi prima della consegna ad Audicom dei dati del Sistema Audipress da parte delle Società esecutrici, secondo le scadenze contrattualmente previste.
  2. Ciascun Editore garantisce la piena rispondenza a verità di tutti i propri dati forniti ai fini dell’Indagine e risponde di ogni conseguenza o danno derivanti da comunicazioni inesatte.

COSTI E CRITERI DI SUDDIVISIONE TRA EDITORI 

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

  1. Gli Editori partecipanti all’Indagine ricevono da Audicom un addebito complessivo, il cui ammontare è determinato in modo tale da garantire la copertura sia di tutti i costi comunque inerenti e conseguenti alla realizzazione dell’Indagine stessa (in via esemplificativa e non tassativa: i corrispettivi per l’effettuazione delle interviste, per  i controlli e per le verifiche sulle ricerche; gli oneri per la pubblicazione dei dati e dei risultati delle ricerche; gli oneri per eventuali costi legali connessi alle indagini), sia di tutti i costi e gli oneri connessi al funzionamento di Audicom.
  2. L’ammontare complessivo dell’addebito agli Editori è deciso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Audicom che, di anno in anno, provvede a comunicare agli Editori l’ammontare complessivo richiesto. Tale importo potrà variare in aumento fino ad un massimo del 10% su motivata decisione del Consiglio di Amministrazione di Audicom.
  3. I criteri di suddivisione dei costi tra quotidiani/supplementi e periodici sono i seguenti:

– Quotidiani/supplementi: il 55% del totale

– Periodici: il 45% del totale

I criteri di suddivisione dei costi nell’ambito dei quotidiani/supplementi:

– il 25% quale quota fissa da suddividere in parte uguali tra ciascuna testata in base al numero di testate aderenti;

– il 75% quale quota variabile in base al numero di lettori di ciascuna testata risultanti dall’ultima pubblicazione dei dati disponibile.

I criteri di suddivisione dei costi nell’ambito dei periodici sono i seguenti:

– il 50% quale quota fissa da suddividere in parte uguali tra ciascuna testata in base al numero di testate aderenti;

– il 50% quale quota variabile in base al numero di lettori di ciascuna testata risultanti dall’ultima pubblicazione dei dati disponibile.

Alle testate che non dispongono dei dati di lettura (ad esempio in caso di prima iscrizione) viene attribuito in via provvisoria un numero di lettori calcolato sulla base del numero di lettori di testate già rilevate aventi analoghe caratteristiche.

  1. Audicom emetterà in ciascun anno tre fatture: la prima fattura nel mese di gennaio, pari a circa il 40% del totale dovuto; la seconda fattura nel mese di maggio, pari a circa il 30% del totale dovuto. La terza fattura, corrispondente al saldo, verrà emessa nel mese di settembre. Per la determinazione dei corrispettivi dovuti saranno utilizzati gli ultimi dati di lettura disponibili. Per le testate sprovviste di tali dati, si applicherà quanto previsto dal precedente art. 19 ultimo paragrafo.

Contestualmente all’emissione della fattura di saldo Audicom provvederà a trasmettere agli Editori la ripartizione definitiva del corrispettivo complessivo annuo stabilito.

L’Editore è tenuto a comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione che interessi i dati di fatturazione.

Qualora l’Editore abbia necessità che nella fattura emessa sia richiamata la numerazione di un proprio ordine interno, questo dovrà essere trasmesso entro 10 giorni di calendario dalla richiesta.

  1. Il pagamento delle fatture (imponibile ed IVA) deve essere effettuato tassativamente, mediante bonifico bancario, entro e non oltre le scadenze indicate nelle fatture stesse; termine di norma stabilito in trenta giorni fine mese data fattura. In caso di ritardato pagamento, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, si applicheranno interessi di mora in misura pari al tasso Euribor tre mesi applicato nel periodo maggiorato di quattro punti percentuali. Come indicato dal successivo articolo 25), il mancato pagamento nei termini previsti comporta l’esclusione dell’Editore dall’Indagine e la non pubblicazione del proprio dato di lettura, fatto salvo il diritto al recupero forzoso del credito comprensivo degli interessi di mora come sopra calcolati.

SOLIDARIETA’ TRA EDITORI

  1. In caso di mancato pagamento da parte di taluno degli Editori partecipanti all’Indagine dei corrispettivi dovuti ad Audicom, gli altri Editori assumono in via tra loro solidale e pro quota l’impegno a corrispondere tali corrispettivi ad Audicom.

SOVRA-CAMPIONAMENTI A RICHIESTA PER TESTATE QUOTIDIANE

  1. Ciascun Editore di testate quotidiane può chiedere, a sue spese, ulteriori sovra- campionamenti, con lo scopo di potenziare il campione delle province di diffusione delle proprie testate. Eventuali interviste di sovracampionamento devono essere richieste per iscritto dall’Editore interessato ad Audicom con indicazione del numero di interviste da effettuare, le relative province e la ripartizione fra capoluogo e non capoluogo.

RECESSO DALL’INDAGINE

  1. L’Editore può recedere dall’Indagine per una o più testate comunicando la sua decisione ad Audicom tramite raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata.

In caso di recesso l’Editore è comunque tenuto ad eseguire il pagamento del corrispettivo dovuto per il ciclo di Indagine in corso.

Le testate oggetto di recesso potranno essere riammesse all’Indagine soltanto dopo l’avvenuto decorso di tre anni dal recesso.

Il Consiglio di Amministrazione di Audicom, sulla base di comprovati motivi e ragioni esposte dall’Editore, potrà deliberare la riammissione delle testate all’Indagine anche prima del decorso del triennio.  

ESCLUSIONE DELL’EDITORE INADEMPIENTE

  1. Gli Editori sono tenuti alla completa osservanza di tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dal contratto quadro che regola il rapporto tra gli stessi Editori ed Audicom. In caso di grave violazione anche di una sola clausola del presente Regolamento o del suddetto contratto quadro, il Consiglio di Amministrazione di Audicom potrà deliberare l’esclusione dall’Indagine delle testate dell’Editore inadempiente e la non pubblicazione dei relativi dati.

Per essere riammesso all’Indagine, l’Editore dovrà corrispondere una penale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).  

ACQUISTO E CESSIONE DI TESTATE

  1. L’Editore è obbligato a comunicare immediatamente ad Audicom, tramite raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, la cessione di taluna delle proprie testate oggetto dell’Indagine. Nella comunicazione l’Editore cedente deve indicare i riferimenti e le specifiche del cessionario.

Qualora una testata rilevata fosse ceduta nel corso di un ciclo di rilevazione, l’Editore cedente mantiene a proprio carico tutti gli obblighi di natura economica assunti nei confronti di Audicom, in via solidale con il cessionario.  

MANLEVA E RINUNCIA

  1. Gli Editori espressamente prendono e danno atto che Audicom ed i suoi legali rappresentanti, amministratori e funzionari, non sono responsabili del contenuto dei dati e risultati dell’Indagine, nonché del loro uso e pubblicazione da parte di terzi, compresi gli stessi Editori.

Questi ultimi pertanto terranno manlevati ed indenni Audicom ed i suoi legali rappresentanti, amministratori e funzionari, da ogni eventuale pregiudizievole conseguenza comunque connessa al contenuto ed all’uso di detti dati e risultati, a fronte di eventuali pretese di terzi, anche Editori non partecipanti all’Indagine.

Oltre a ciò gli Editori espressamente prendono e danno atto che, stante la natura dell’Indagine ed il ruolo assunto da Audicom, quest’ultima, così come i suoi legali rappresentanti, amministratori e funzionari, non saranno comunque ed in ogni caso responsabili in relazione ad ogni eventuale pretesa di terzi per il pagamento sia dei costi dell’Indagine, sia in relazione ad ulteriori pretese anche risarcitorie di detti terzi, tra cui a titolo di esempio non esaustivo ma solo indicativo: gli Istituti di ricerca, i fornitori di tutti i beni e servizi relativi all’Indagine. Pertanto gli Editori si obbligano ad assumere direttamente, in via fra loro solidale, il pagamento di tutti i corrispettivi, che a qualsivoglia titolo fossero richiesti da terzi ad Audicom, comunque inerenti alla fornitura di beni e servizi relativi all’Indagine.  

CLAUSOLA ARBITRALE

  1. Tutte le controversie tra i singoli Editori e tra questi ultimi ed Audicom, inerenti e/o connesse all’Indagine, saranno sottoposte alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui i primi due designati ognuno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dai primi due.  Non potranno essere nominati Arbitri i componenti del Consiglio di Amministrazione di Audicom, nonché il Direttore e/o Amministratore Delegato di Audicom, così come i componenti del Comitato Tecnico di Audicom.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla loro nomina, i due Arbitri designati dalle parti non avessero provveduto alla nomina del terzo Arbitro con funzione di Presidente, la nomina di quest’ultimo sarà richiesta al Presidente dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano e deciderà la controversia in via rituale e secondo equità.

 

24 maggio 2023